Art. 14 (Convenzione)
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[1]La Societa' e' autorizzata a realizzare il suo capitale, parte in azioni e parte in obbligazioni. La quota-parte realizzata in azioni non potra' mai essere minore di un terzo del capitale sociale.
[2]Le cartelle di obbligazioni emesse dalla Societa' saranno rivestite della firma di un Commissario governativo, per constatare la garanzia dello Stato.
[3]Gl'interessi delle obbligazioni verranno pagati dalle pubbliche casse, designate a quest'uopo dal Ministero delle finanze, a condizione pero' che la Societa' provveda in tempo opportuno le somme occorrenti, e che buonifichi alle dette casse una commissione del due per mille.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
