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[1]La Societa' e' autorizzata a realizzare il suo capitale, parte in azioni e parte in obbligazioni. La quota-parte realizzata in azioni non potra' mai essere minore di un terzo del capitale sociale.

[2]Le cartelle di obbligazioni emesse dalla Societa' saranno rivestite della firma di un Commissario governativo, per constatare la garanzia dello Stato.

[3]Gl'interessi delle obbligazioni verranno pagati dalle pubbliche casse, designate a quest'uopo dal Ministero delle finanze, a condizione pero' che la Societa' provveda in tempo opportuno le somme occorrenti, e che buonifichi alle dette casse una commissione del due per mille.

Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-21;134~convenzione-art14 · fonte del testo

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