Art. 10 (Convenzione)
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[1]Per poter soddisfare all'obbligo assunto coll'alinea 1.° dell'art. 5, dovendo la Societa' incontrare notevoli sacrifizi, si stabilisce che, aprendosi la strada all'epoca preindicata, il Governo sborsera' alla Societa' un premio di tre milioni di franchi.
[2]Per contrario, se le sezioni anzidette non saranno aperte al pubblico transito alle epoche convenute, la Societa', per la sola scadenza del termine e senza bisogno di costituzione in mora, paghera' allo Stato a titolo di penale la somma di un milione di lire per ciascun mese di ritardo, come compensativa dei danni ed interessi nella somma medesima convenzionalmente liquidati.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
