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[1]Le spese per la sorveglianza, di collaudo dei lavori, del pari che quelle del controllo dell'esercizio, saranno sostenute dalla Societa'.
[2]Esse comprenderanno gli emolumenti degl'Ispettori e dei Commissari a tal uopo nominati dal Governo, non meno che quelli del personale subalterno addetto ai loro uffizi.
[3]Per provvedere a queste spese, del pari che a quelle della sorveglianza speciale di cui fa menzione l'articolo 9, la Societa' dovra' versare ogni anno al pubblico tesoro la somma di lire italiane 60 per ciaschedun chilometro di strada in costruzione od in esercizio.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
