Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per tutto cio' che si riferisce alle condizioni tecniche di costruzione delle strade concesse, ed in quanto non risulti altrimenti determinato dal presente capitolato, dovra' la Compagnia attenersi a tutte le disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1859, nonche' alle seguenti, cioe':
- a)Che i raggi delle curve non vengano mai ridotti a lunghezza minore di 500 metri, salvo nelle traversate dell'Appennino nelle quali sara' tollerato un raggio di 300 metri;
- b)Che le pendenze non sorpassino i limiti massimi del 6 per mille, salva l'autorizzazione di portarle fino al 10, che potra' venire data eccezionalmente dal Ministro dei lavori pubblici con decreti motivati, e salvo nelle due traversate dell'Appennino, nelle quali sara' tollerata una pendenza massima del 25 per mille;
- c)Che tutte le strade siano munite di colonne chilometriche;
- d)Che sia escluso il legname nella costruzione dei ponti di qualsiasi luce;
- e)Che le stazioni abbiano i locali necessari per i servizi doganali, sanitari e di polizia.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
