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Per tutto cio' che si riferisce alle condizioni tecniche di costruzione delle strade concesse, ed in quanto non risulti altrimenti determinato dal presente capitolato, dovra' la Compagnia attenersi a tutte le disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1859, nonche' alle seguenti, cioe':

  • a)Che i raggi delle curve non vengano mai ridotti a lunghezza minore di 500 metri, salvo nelle traversate dell'Appennino nelle quali sara' tollerato un raggio di 300 metri;
  • b)Che le pendenze non sorpassino i limiti massimi del 6 per mille, salva l'autorizzazione di portarle fino al 10, che potra' venire data eccezionalmente dal Ministro dei lavori pubblici con decreti motivati, e salvo nelle due traversate dell'Appennino, nelle quali sara' tollerata una pendenza massima del 25 per mille;
  • c)Che tutte le strade siano munite di colonne chilometriche;
  • d)Che sia escluso il legname nella costruzione dei ponti di qualsiasi luce;
  • e)Che le stazioni abbiano i locali necessari per i servizi doganali, sanitari e di polizia.

Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-21;134~art3 · fonte del testo

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