Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque ometta la denuncia prevista dal precedente art. 2 o faccia denuncia incompleta, o comunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a L. 2000, senza pregiudizio delle maggiori o diverse sanzioni stabilite dal Codice penale.

[2]Ove si tratti di piccola quantita' dl materiale, e comunque non superiore ai 200 chilogrammi, la pena e' dell'ammenda dal triplo al decuplo del valore del materiale stesso, e, in ogni caso, non inferiore a L. 500.

Testo in vigore dal 22 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-08;408~art7 · fonte del testo

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