Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1940 al 16 dicembre 2009. 129 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I progetti di manufatti, che i proprietari ritenessero di sostituire alle cancellate rimosse, debbono essere approvati, quando siano destinati a recintare proprieta' in fregio a vie pubbliche, dal podesta', sentita la Commissione edilizia comunale. L'approvazione puo' essere data anche derogando alle disposizioni dei regolamenti edilizi.
tolto: Se l'ornato pubblico lo rende necessario, il podesta' puo', sentita la Commissione edilizia comunale, ordinare la esecuzione dei manufatti con le modalita' ed agli effetti dell'articolo 55 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, sempreche' i proprietari non vi abbiano proceduto entro il termine che sara' ad essi prefisso.
tolto: I manufatti, dei quali e' ordinata la esecuzione a norma del comma precedente, debbono essere posti in opera entro un anno dall'ordine di esecuzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-08;408~art6 · fonte del testo
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