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[1]I progetti di manufatti, che i proprietari ritenessero di sostituire alle cancellate rimosse, debbono essere approvati, quando siano destinati a recintare proprieta' in fregio a vie pubbliche, dal podesta', sentita la Commissione edilizia comunale. L'approvazione puo' essere data anche derogando alle disposizioni dei regolamenti edilizi.

[2]Se l'ornato pubblico lo rende necessario, il podesta' puo', sentita la Commissione edilizia comunale, ordinare la esecuzione dei manufatti con le modalita' ed agli effetti dell'articolo 55 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, sempreche' i proprietari non vi abbiano proceduto entro il termine che sara' ad essi prefisso.

[3]I manufatti, dei quali e' ordinata la esecuzione a norma del comma precedente, debbono essere posti in opera entro un anno dall'ordine di esecuzione.

Testo in vigore dal 22 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-08;408~art6 · fonte del testo

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