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[1]All'acquisto, concentramento e distribuzione del materiale provvedera' l'Ente distribuzione rottami.
[2]Il prezzo di acquisto, da corrispondersi dall'Ente distribuzione rottami, verra', fissato dal Ministero delle corporazioni.
Testo in vigore dal 22 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
