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Miscellanea
Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele
Legge 14 febbraio 1990, n. 30
- Aggiornato al
- 12 marzo 2006
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 39
Capo I — Denominazione di origine, zona di produzione e caratteristiche merceologicheartt. 1-2
Capo II — Produzione e commercializzazioneartt. 3-8
- Art. 3Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini, da cui provengono le cosce fresche…
- Art. 4Le cosce dei suini impiegate per la preparazione del prosciutto di San Daniele devono…
- Art. 5Il prosciutto di San Daniele, dopo l'applicazione del contrassegno di cui all'articolo 1…
- Art. 6E' vietato porre in vendita e comunque immettere al consumo prosciutto non tutelato…
- Art. 7L'uso della denominazione "San Daniele" o "San Daniele del Friuli" e di ogni altra…
- Art. 8L'uso del contrassegno di cui all'articolo 1 e' riservato all'organismo abilitato, anche…
Capo III — Controlli e vigilanzaartt. 9-12
- Art. 9Gli allevatori, i macellatori ed i produttori, nonche' tutti coloro che, a qualsiasi…
- Art. 10La vigilanza ed i controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella…
- Art. 11L'organismo abilitato fornisce ai macellatori il timbro indelebile e ai produttori…
- Art. 12Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i…
Capo IV — S a n z i o n iartt. 13-23abrogato
Sezione I — Sanzioni penali
Capo V — Disposizioni finali e transitorieartt. 24-27
- Art. 24Ai fini della salvaguardia delle condizioni proprie dell'ambiente di produzione da cui…
- Art. 25Ai fini dell'esportazione dei prosciutti di San Daniele verso Paesi la cui normativa non…
- Art. 26Sono abrogate la legge 4 luglio 1970, n. 507, e la legge 5 gennaio 1984, n. 2. Le…
- Art. 27La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta…
