E' vietato porre in vendita e comunque immettere al consumo prosciutto non tutelato recante, sul prodotto, sulle confezioni, imballaggi, involucri, etichette e simili, nonche' sui documenti comunque riferentisi al prodotto medesimo, indicazioni idonee ad ingenerare confusione con il prosciutto di San Daniele o rivendicare le qualita' tipiche dello stesso. Per il prosciutto non tutelato e' comunque vietato:

  • a)utilizzare la denominazione "prosciutto di San Daniele" o "prosciutto di San Daniele del Friuli" nonche' qualsiasi altra denominazione od indicazione facente riferimento al nome "San Daniele";
  • b)utilizzare espressioni quali "tipo San Daniele", "stagionato a San Daniele", ovvero quali "stagionato nella zona tipica di San Daniele" e "lavorato alla San Daniele";
  • c)utilizzare, nell'indicazione della ragione sociale e della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, la denominazione "San Daniele" o "San Daniele del Friuli" con caratteri di dimensioni superiori a quattro millimetri di altezza e a due millimetri di larghezza;
  • d)utilizzare segni grafici, timbri, sigilli e simili che per ubicazione, colore, grandezza e tipo di caratteri possano trarre in inganno gli acquirenti ed i consumatori con riferimento al prodotto tutelato ed alle qualita' dello stesso. I divieti di cui sopra si estendono, in quanto compatibili, alla pubblicita' ed alla promozione, in qualsiasi forma, del prosciutto non tutelato. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai prosciutti le cui modalita' di produzione siano di tipo diverso da quelle del prosciutto tutelato, quali il prosciutto cotto e il prosciutto affumicato.

Testo vigente dal 23 febbraio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-02-14;30~art6 · fonte del testo

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