Art. 10 — Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati al n. 1) dell'articolo 4 sia, subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del proprio decreto, delle seguenti altre condizioni da parte del contribuente:

  • 1)che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;
  • 2)che, nel caso di dichiarazione infedele, venga presentata domanda di definizione, nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica di ufficio non ancora definita;
  • 3)che, nel caso di morosita' nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalita' previste dalla. legge, si provveda al pagamento delle imposte dovute ovvero agli adempimenti o formalita' stessi. Le dichiarazioni e le domande, previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo, sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, la multa o l'ammenda e' ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine suddetto.

Testo vigente dal 10 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-10;459~art10 · fonte del testo

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