Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 51/1968

    Questione infondata
    27 maggio 1968

    La questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 79, comma secondo, della Costituzione, dell'art. 16 della legge 3 giugno 1966, n. 331 recante "Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto" nonché dell'art. 16 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 contenente "Concessione di amnistia ed indulto" non è fondata. Erroneo è il presupposto da cui muove l'ordinanza di rinvio secondo cui i disegni di legge che dettero luogo ai provvedimenti impugnati sarebbero quelli del 29 maggio 1965 n. 1225 (d'iniziativa del senatore Nencioni) e dell'8 marzo 1966 n. 1577 (d'iniziativa del senatore Tomassini) e che le norme denunciate, estendendo il termine di efficacia dell'amnistia ed indulto ad una data (31 gennaio 1966) posteriore a quella del primo disegno, sarebbero in contrasto col citato precetto costituzionale che fa espresso divieto di applicare detti benefici ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione. Dagli atti parlamentari risulta infatti che la legge di delegazione impugnata trasse origine esclusivamente dal disegno di legge 5 maggio 1966 n. 1654, elaborato da una commissione all'uopo nominata, sottoscritto dal senatore Monni ed altri. Ne' questa proposta può considerarsi testo emendato di quella Nencioni, attese le profonde differenze fra esse intercorrenti. La legge di delegazione trasse quindi origine unicamente dal disegno di legge Monni e poiché questo fu comunicato alla Presidenza del Senato il 5 maggio 1966, evidente appare la legittimità del termine di efficacia del beneficio dell'amnistia e dell'indulto stabilito al 31 gennaio 1966 dalle norme impugnate.

    Art. 79 cost. · Art. 16 Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010. 26 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-06-03;331~art16 · fonte del testo

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