Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1968 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 del

D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, recante concessione di amnistia e di

indulto, e 16 della legge di delegazione 3 giugno 1966, n. 331,

promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1966 dal pretore di Galatina

nel procedimento penale a carico di Calabrese Antonio, iscritta al n.

155 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 aprile 1968 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato financo Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento a carico di Calabrese Antonio, imputato

del reato di lesioni colpose e di contravvenzioni al Codice della

strada, il pretore di Galatina, pur considerando che i reati commessi

dall'imputato l'11 ottobre 1965 rientravano nel termine di efficacia

(31 gennaio 1966) previsto dall'art. 16 del D.P.R. 4 giugno 1966, n.

332, recante concessione di amnistia e di indulto, e dal corrispondente

articolo della legge di delegazione 3 giugno 1966, n. 331, ha

soprasseduto all'applicazione del provvedimento di clemenza rilevando

che le citate norme contenenti il termine di efficacia sono

costituzionalmente illegittime in riferimento all'art. 79, ultima

parte, della Costituzione ai sensi del quale l'amnistia e l'indulto non

possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di

delegazione.

Nel ricordare le vicende parlamentari del decreto di amnistia

l'ordinanza precisa che al Senato vennero presentate tre distinte

proposte: la prima in data 13 maggio 1965 del Senatore Perugini (doc.

1178); la seconda in data 29 maggio 1965 del Senatore Nencioni (doc.

1225) e la terza in data 8 marzo 1966 del Senatore Tomassini e altri -

(doc. 1577).

La prima fu poi ritirata dal presentatore mentre le altre due

passarono alla Commissione giustizia in sede referente.

La Commissione, accogliendo la raccomandazione del Governo di

contenere in limiti rigorosi il provvedimento di clemenza, nominò una

Sottocommissione per la elaborazione di un nuovo testo autorizzando i

relatori a riferire in aula nel senso di non prendere in considerazione

le precedenti proposte n. 1225 e 1577. In esecuzione di ciò la

Sottocommissione predispose il testo sottoscritto dal Senatore Monni e

da altri 15 Senatori che fu poi presentato alla Presidenza del Senato

come autonomo disegno di legge (doc. n. 1654 del 5 maggio 1966). Tale

disegno (che fissava l'efficacia del provvedimento di clemenza ai reati

commessi fino al 31 dicembre 1965), approvato prima dalla Commissione

giustizia, passò poi in aula ove venne approvato con alcuni

emendamenti, tra cui quello che spostava il termine di efficacia ai

reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

Ciò premesso il pretore osserva che il testo elaborato dalla

Sottocommissione non è altro che un testo unificato ed emendato delle

proposte n. 1225 e 1577 le quali sarebbero quindi rimaste alla base del

processo di formazione della legge di delegazione n. 331 del 1966. E

poiché la prima delle citate proposte porta la data del 29 maggio 1965

il termine di efficacia del provvedimento definitivo non avrebbe potuto

comprendere resti commessi successivamente a tale data. Da ciò

l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge di delegazione

e del corrispondente articolo del decreto presidenziale di clemenza

che, estendendo il termine di efficacia ai reati commessi al 31 gennaio

1966, avrebbero violato l'art. 79, ultima parte, della Costituzione che

vieta espressamente di estendere l'amnistia e l'indulto ai reati

commessi successivamente alla proposta di delegazione.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10

settembre 1966.

Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con

atto depositato in cancelleria il 28 luglio 1966.

Nell'atto d'intervento l'Avvocatura osserva che - come ha ricordato

lo stesso pretore e come chiaramente emerge dai lavori preparatori - la

Commissione giustizia, dopo aver deliberato di non prendere in esame le

precedenti proposte, dette l'incarico ad una Sottocommissione di

redigere una autonoma proposta di legge, firmata dal Senatore Monni ed

altri, che fu presentata alla Presidenza del Senato il 5 maggio 1966 ed

approvata in sede referente dalla Commissione giustizia nello stesso

giorno. Successivamente l'Assemblea deliberò sulla stessa proposta del

Senatore Monni concedendo la delega richiesta. Da ciò consegue la

legittimità della data del 31 gennaio 1966 stabilita nella legge di

delegazione e nel provvedimento di clemenza.

Ma a parte ciò, l'Avvocatura rileva che non è dato riferirsi alla

data della proposta del Senatore Nencioni (doc. 1225 del 29 maggio

1965) come termine di efficacia dell'amnistia, in quanto a tale

proposta il Nencioni implicitamente rinunciò sottoscrivendo la

proposta del Senatore Monni tanto diversa dalla sua.

Chiede, pertanto, che la Corte voglia dichiarare non fondata la

proposta questione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della

legge 3 giugno 1966, n. 331, recante "Delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto" e del

corrispondente art. 16 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, in riferimento

all'art. 79, comma secondo, della Costituzione, non è fondata.

L'ordinanza del pretore muove dall'erroneo presupposto che i

disegni di legge che dettero luogo ai provvedimenti impegnati siano

quelli del 29 maggio 1965, n. 1225, d'iniziativa del senatore Nencioni

e dell'8 marzo 1966, n. 1577, d'iniziativa del senatore Tomassini e che

le norme denunciate, estendendo il termine di efficacia dell'amnistia e

dell'indulto ad una data (31 gennaio 1966) posteriore a quella del

primo disegno, siano pertanto in contrasto con il richiamato precetto

costituzionale che fa espresso divieto di applicare detti benefici ai

reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

Dagli atti parlamentari risulta invece che la legge 3 giugno 1966,

n. 331, trasse origine esclusivamente dal disegno di legge n. 1654 del

5 maggio 1966 elaborato da una Sottocommissione, all'uopo nominata

dalla Commissione giustizia, e sottoscritto dal senatore Monni, dallo

stesso Nencioni e da altri 14 senatori.

Infondato è il rilievo che quest'ultima proposta di delegazione

sia un testo emendato ed unificato delle prime due. Ed invero la

differenza tra le disposizioni della proposta di legge Nencioni - alla

quale soltanto occorre fare riferimento ai fini della questione di

legittimità costituzionale - e le disposizioni della proposta Monni è

così profonda da escludere che questa possa considerarsi un testo

emendato della prima.

A parte tale considerazione, dagli atti parlamentari risulta

altresì che nella seduta del 5 maggio 1966 la Commissione giustizia

deliberò di non prendere in considerazione le due precedenti proposte.

Può perciò affermarsi che esse restarono completamente fuori

dell'iter dell'esame parlamentare che, svoltosi unicamente sul disegno

di legge di iniziativa del senatore Monni, condusse all'approvazione

della legge di delegazione. E poiché questo disegno di legge fu

comunicato alla Presidenza del Senato il 5 maggio 1966, evidente appare

la legittimità del termine di efficacia dei benefici dell'amnistia e

dell'indulto stabilito al 31 gennaio 1966 dalle norme impugnate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento all'art. 79, comma secondo,

della Costituzione, la questione proposta con l'ordinanza 10 giugno

1966 dal pretore di Galatina sulla legittimità costituzionale

dell'art. 16 della legge 3 giugno 1966, n. 331, recante "Delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di

indulto", e dell'art. 16 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, contenente "

Concessione di amnistia e di indulto".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari