Art. 10 — Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010. 155 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al n. 4) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni da parte del trasgressore:
tolto: 1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;
tolto: 2) che, nel caso di dichiarazione incompleta, venga presentata denunzia dei redditi e dei patrimoni omessi, anche se, siano stati notificati accertamenti di ufficio non ancora definiti;
tolto: 3) che, nel caso di morosita' nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalita' previsti dalle singole leggi tributarie, si effettui il pagamento delle imposte e delle maggiorazioni dovute ovvero si ottemperi agli adempimenti o formalita' stessi. Le dichiarazioni previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-06-03;331~art10 · fonte del testo
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