Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 37/1966

    Parametro
    14 maggio 1966

    dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione sarda sulla legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1965, n. 901, contenente: "Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività", in riferimento agli artt. 3, lett. a e d, e 4, lett. c, in connessione all'art. 6 dello Statuto speciale. Così deciso in Roma, nella sed…

    Art. 3 Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alle loro attivita' · Art. 4 Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alle loro attivita'

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008. 514 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, gli Enti e Sezioni di cui all'articolo 6 della presente legge possono:

tolto: a) concedere garanzie fidejussorie a favore di cooperative agricole anche per le operazioni di credito agrario di miglioramento riguardanti la realizzazione di stalle sociali, di centri di fecondazione artificiale e di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed in particolare di quelli zootecnici;

tolto: b) eseguire - su espressa richiesta degli interessati - opere di trasformazione fondiaria ed agraria di competenza privata, anche di interesse comune a piu' fondi. Gli Enti e Sezioni possono anticipare le spese occorrenti per la progettazione e l'esecuzione delle opere riguardanti fondi di coltivatori diretti previa concessione del contributo statale; il loro credito e' garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

tolto: c) attuare e gestire direttamente iniziative rivolte ad assicurare lo sviluppo degli allevamenti e delle relative produzioni nei casi in cui le condizioni e le caratteristiche ambientali richiedano interventi straordinari ed aggiuntivi interessanti congrue aree territoriali;

tolto: d) realizzare e gestire temporaneamente, specie per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attrezzature, impianti e servizi, qualora questi assumano aspetti di particolare utilita' per la valorizzazione dei settori e territori interessati. Le gestioni di cui alle lettere c) e d) possono essere trasferite a cooperative agricole aperte a tutti i produttori interessati della zona;

tolto: e) realizzare corsi per la formazione di dirigenti di cooperative agricole, specie di servizi e di commercializzazione di prodotti agricoli, nonche' concedere contributi straordinari ad organismi cooperativi nei primi due anni di loro attivita' a parziale rimborso delle spese dagli stessi sostenute per la gestione dell'impresa;

tolto: f) acquistare terreni da utilizzare ai fini degli interventi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, in materia di ricomposizione fondiaria, che potranno esplicarsi anche indipendentemente dalla previsione di massima dei piani di valorizzazione. Alle operazioni connesse a detta ricomposizione, sono, in ogni caso, estese le agevolazioni recate dalle norme che disciplinano la formazione della proprieta' coltivatrice;

tolto: g) attuare direttamente le opere di interesse comune previste dai piani di ricomposizione fondiaria, per le quali possono concedersi contributi statali sino al 75 per cento della spesa;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: h) promuovere la lotta antiparassitaria e la difesa attiva contro le avversita' atmosferiche con tutti i mezzi gia' sperimentati, secondo una accurata e disciplinata organizzazione nel quadro di una razionale impostazione tecnica e scientifica. E' data altresi' facolta' agli Enti e Sezioni di predisporre piani di valorizzazione - la cui approvazione e' demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - anche per specifici comprensori delle zone delimitate ai sensi del quarto comma dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonche' di far luogo ai conseguenti programmi esecutivi nell'ambito delle attribuzioni loro conferite. Detti Enti e Sezioni possono tuttavia essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad effettuare nei territori di loro competenza e secondo direttive e modalita' stabilite dallo stesso Ministero, interventi anche straordinari in specifici settori produttivi in relazione ad esigenze di particolare importanza economico-sociale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L.6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;901~art3 · fonte del testo

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