Sulle quote di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, non e' dovuta, dal 1 gennaio 1968, la tredicesima mensilita' prevista a favore dei pensionati dalla legge 26 novembre 1953, n. 876, quando nella liquidazione della pensione siano state o vengano considerate mensilita' aggiuntive allo stipendio annuo.

Testo vigente dal 30 marzo 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art41 · fonte del testo

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