In tutti i casi di pensioni ad onere ripartito tra uno o piu' Istituti di previdenza, Stato ed Enti locali, oppure tra uno degli Istituti di previdenza e solo alcuni degli Enti predetti, ai fini della determinazione della misura della tredicesima mensilita' dovuta al titolare della pensione, dell'attribuzione delle relative quote ai diversi Enti concorrenti al riparto, nonche' delle modalita' di pagamento e di rivalsa delle quote predette, si applicano le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza per il trattamento della pensione spettante prima dell'applicazione della presente legge.

Testo vigente dal 2 dicembre 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-11-26;877~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari