Con effetto dal 1 marzo 1968 sono abrogati: la legge 27 settembre 1963, n. 1315; l'articolo 4 della legge 1 agosto 1964, n. 662; la legge 26 maggio 1965, n. 583 ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, nonche' l'articolo 6 della legge 30 gennaio 1963, n. 43. L'integrazione temporanea e l'assegno temporaneo previsti dalle norme di cui al precedente comma continuano ad essere corrisposti a titolo di acconto, anche dopo il 1 marzo 1968, salvo successivi conguagli, sino al pagamento della nuova pensione o assegno di pensione e dell'eventuale assegno personale di cui al successivo articolo 37.

Testo vigente dal 30 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art36 · fonte del testo

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