Art. 1 — Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose

Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:

  • a)servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
  • b)liberalizzazione regolata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;
  • c)organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attivita' produttive. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D. L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 22-septies, comma 1) che "Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, e' differito al 31 dicembre 2008."

Testo vigente dal 1 marzo 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2008

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 2005 al 1 marzo 2008.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D. L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 22-septies, comma 1) che "Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, e' differito al 31 dicembre 2008."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2005-03-01;32~art1 · fonte del testo

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