Art. 22 — Perequazione infrastrutturale

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((1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, con decreto adottato entro e non oltre il 30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le amministrazioni competenti, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali la ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonche' del numero e dell'estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. In relazione alle infrastrutture di cui al primo periodo non di competenza statale, la ricognizione e' effettuata dagli enti territoriali, nonche' dagli altri soggetti pubblici e privati competenti, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2021. La ricognizione effettuata dagli enti territoriali e' comunicata dalle singole Regioni e dalle Province autonome, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.)) 12 ((1-bis. All'esito della ricognizione di cui al comma 1, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per il Sud e la coesione territoriale, sentiti i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 marzo 2022, sono stabiliti i criteri di priorita' e le azioni da perseguire per il recupero del divario risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, all'estensione delle superfici territoriali e alla specificita' insulare, alla densita' della popolazione e delle unita' produttive, e si individuano i Ministeri competenti e la quota di finanziamento con ripartizione annuale, tenuto conto di quanto gia' previsto dal PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, a valere sulle risorse del fondo cui al comma 1-ter.)) 12 ((1-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7­bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto tecnico - operativo alle attivita' di competenza, puo' stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2021.)) 12 ((1-quater. Entro trenta giorni dalla delibera CIPESS di cui al comma 1-bis, ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse di cui al comma 1-bis individua, in un apposito Piano da adottare con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi da realizzare, che non devono essere gia' oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o comunitari, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonche' le modalita' di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 del Codice unico di progetto. Il Piano di cui al primo periodo e' comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.)) 12 ((1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1- quater e' effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.)) 12 ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77)) 12 Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma I del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

12

Le modifiche dell'art. 22, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies hanno perso efficacia per effetto della modifica dell'art. 59, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ad opera della L. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del medesimo.

Testo in vigore dal 1 giugno 2021 al 31 luglio 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2021 al 1 giugno 2021. 445 parole tolte, 459 parole aggiunte in 10 capoversi.

aggiunto: 1. Al fine di assicurare il recupero del tolto: deficit aggiunto: divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, aggiunto: con decreto adottato entro e non oltre il 30 tolto: giugno 2021, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale:

tolto: a) e' effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le aggiunto: novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le amministrazioni competenti, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali la ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenzialitolto: , aggiunto: e scolastiche, nonche' tolto: la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

tolto: b) sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture. La ricognizione aggiunto: del numero e dell'estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. In relazione alle infrastrutture di cui al tolto: comma 1, lettera a), e' effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

tolto: a) estensione delle superfici territoriali;

tolto: b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;

tolto: c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;

tolto: d) densita' della popolazione e densita' delle unita' produttive;

tolto: e) particolari requisiti delle zone di montagna;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

tolto: g) specificita' insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularita', anche con riguardo all'entita' delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della aggiunto: primo periodo non di competenza statale, la ricognizione e' effettuata dagli enti territoriali, nonche' dagli altri soggetti pubblici e privati competenti, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2021. La ricognizione effettuata dagli enti territoriali e' comunicata dalle singole Regioni e dalle Province autonome, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministritolto: , coordina le attivita' propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli standard di riferimento di cui al comma 1, lettera b). Entro sei mesi dallaaggiunto: . 1-bis. All'esito della ricognizione di cui al comma 1, tolto: lettera a), con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri aggiunto: con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta tolto: dei Ministri competenti aggiunto: del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con tolto: il Ministro aggiunto: i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, tolto: con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro aggiunto: dell'economia e delle finanze, e per il Sud e la coesione territoriale tolto: e con il Ministro dell'economia e delle finanzeaggiunto: , sentiti i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tolto: sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonche' aggiunto: da adottare entro il 31 marzo 2022, sono stabiliti i criteri di priorita' tolto: per l'assegnazione dei finanziamenti aggiunto: e le azioni da perseguire per il recupero del divario risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, all'estensione delle superfici territoriali e alla specificita' insulare, alla densita' della popolazione e delle unita' produttive, e si individuano i Ministeri competenti e la quota di finanziamento con ripartizione annuale, tenuto conto di quanto gia' previsto dal PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, a valere sulle risorse del fondo cui al comma 1-ter. 1-ter. Per il finanziamento tolto: delle infrastrutture necessarie aggiunto: degli interventi di cui al tolto: periodo precedente aggiunto: comma 1-quater, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il … degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7tolto: -aggiunto: ­bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. tolto: Alla ripartizione del Fondo aggiunto: Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto tecnico - operativo alle attivita' di competenza, puo' stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2021. 1-quater. Entro trenta giorni dalla delibera CIPESS di cui al comma 1-tolto: quater si provvede con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie eaggiunto: bis, ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse di cui al comma 1-bis individua, in un apposito Piano da adottare con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, tolto: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, aggiunto: che non devono essere gia' oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o comunitari, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori tolto: eaggiunto: , in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazionetolto: . 1-sexiesaggiunto: , nonche' le modalita' di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 del Codice unico di progetto. Il Piano di cui al primo periodo e' comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1- quater … 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del tolto: deficit aggiunto: divario infrastrutturale legge di bilancio 2021tolto: "aggiunto: . COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Le modifiche dell'art. 22, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies hanno perso efficacia per effetto della modifica dell'art. 59, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ad opera della L. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del medesimo.

urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art22 · fonte del testo

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