Art. 39-vicesquater — Formazione di personale sanitario
1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione".
Testo vigente dal 1 marzo 2006
