Art. 39 — Conservazione delle quote dei limiti di impegno per le infrastrutture
Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, decorrenti dagli anni 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
Testo vigente dal 30 dicembre 2005
