Art. 22 — Incenerimento dei rifiuti
All'articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le parole: "28 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2006". (( All'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, il termine di cui ai commi 1 e 9 e' fissato al 28 dicembre 2007". ))
Testo vigente dal 1 marzo 2006
