Art. 35 — Modifica dell'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di incenerimento dei rifiuti

All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40 e' sostituito dal seguente: «40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonche' per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo e' dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29».

Testo vigente dal 18 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221~art35 · fonte del testo

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