Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1930 al 6 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Su richiesta della cancelleria della Corte di appello, il commissario, che ha pronunziata la decisione impugnata, trasmettera' alla medesima tutti gli atti istruttori compiuti nella causa dal commissario.

[2]La stessa cancelleria trasmettera' tali atti alla Corte di cassazione, se la sentenza della Corte di appello sia gravata di ricorso.

Testo in vigore dal 18 agosto 1930 al 6 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1078~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari