Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1930 al 6 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →

[1]La notificazione delle decisioni dei commissari regionali nei procedimenti contenziosi, di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' fatta d'ufficio dalla segreteria mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale.

[2]La decisione e' altresi' comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 18 agosto 1930 al 6 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;1078~art2 · fonte del testo

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