Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Qualsiasi pretesa verso lo Stato, in dipendenza di atti compiuti dall'Amministrazione militare marittima durante lo stato di guerra, o di contratti di forniture e prestazioni stipulati entro il 31 ottobre 1920, per la quale non sia gia' incorsa prescrizione o decadenza e sulla quale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sia stata emessa pronunzia giurisdizionale, oppure proposta azione o ricorso in sede giurisdizionale, s'intende decaduta ove, entro detto termine, non sia presentata istanza redatta in conformita' del seguente art. 2.

[2]La presente disposizione non si applica ai contratti ed alle prestazioni ed alle parti di contratti e di prestazioni eseguite dopo la detta data o le cui ragioni creditorie siano gia' in corso di istruttoria o di liquidazione presso i competenti uffici della Regia marina.

Testo in vigore dal 25 luglio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1623~art1 · fonte del testo

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