Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1928 al 16 dicembre 2009. 129 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Qualsiasi pretesa verso lo Stato, in dipendenza di atti compiuti dall'Amministrazione militare marittima durante lo stato di guerra, o di contratti di forniture e prestazioni stipulati entro il 31 ottobre 1920, per la quale non sia gia' incorsa prescrizione o decadenza e sulla quale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sia stata emessa pronunzia giurisdizionale, oppure proposta azione o ricorso in sede giurisdizionale, s'intende decaduta ove, entro detto termine, non sia presentata istanza redatta in conformita' del seguente art. 2.
tolto: La presente disposizione non si applica ai contratti ed alle prestazioni ed alle parti di contratti e di prestazioni eseguite dopo la detta data o le cui ragioni creditorie siano gia' in corso di istruttoria o di liquidazione presso i competenti uffici della Regia marina.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1623~art1 · fonte del testo
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