Decreto Sostegni

Art. 32 sostegni

Completamento del programma di ((sostegno alla fruizione)) delle attivita' di didattica digitale per le ((regioni del Mezzogiorno)). Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attivita' di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e' incrementato per il 2021 di 35 milioni ((di euro)). Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettivita' di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilita' per le persone con disabilita', nonche' per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza. Le risorse di cui al comma 1 sono altresi' destinate alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilita' per le persone con disabilita', nonche' per assicurare una connettivita' di dati illimitata. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui ai commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ai sensi dell'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.

Testo vigente dal 22 maggio 2021

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Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 2021 al 22 maggio 2021. 3 parole tolte, 6 parole aggiunte.

Completamento del programma di sostegno aggiunto: alla fruizione delle attivita' di didattica digitale per le tolto: Regioni del mezzogiorno aggiunto: regioni del Mezzogiorno. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle … legge 13 luglio 2015, n. 107 e' incrementato per il 2021 di 35 milioni aggiunto: di euro. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 35 milioni di euro per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art32 · fonte del testo

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