Decreto Sostegni

Art. 26 sostegni

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Fondo per il sostegno delle attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica ((e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualita')). Per l'anno 2021 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di ((220 milioni di euro)) da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attivita' commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici ((, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,)) e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome e' effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ((Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, e' destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)). ((Ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto)). (( All'articolo 52-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021". 1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto))

Testo in vigore dal 22 maggio 2021 al 26 maggio 2021

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Che cosa è cambiato dal 22 maggio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 2021 al 22 maggio 2021. 2 parole tolte, 202 parole aggiunte.

Fondo per il sostegno delle attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica aggiunto: e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualita'. Per l'anno 2021 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di tolto: 200 aggiunto: 220 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di … ivi incluse le imprese esercenti attivita' commerciale o di ristorazione operanti nei centri storiciaggiunto: , le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il … adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. aggiunto: Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, e' destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Ai relativi oneri, pari a tolto: 200 aggiunto: 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvedeaggiunto: , quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42tolto: . aggiunto: e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. All'articolo 52-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021". 1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art26 · fonte del testo

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