Art. 12-bis sostegni — Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento
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Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' lavorativa, la possibilita' di erogare l'assegno di mantenimento, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto
Testo in vigore dal 22 maggio 2021 al 21 dicembre 2021
