Art. 12-bis sostegni — Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento

Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonche' dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacita' a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attivita' lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilita' stabilite con il decreto di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalita' per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Testo vigente dal 21 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 2021 al 21 dicembre 2021. 35 parole tolte, 144 parole aggiunte.

Al fine di garantire tolto: ai genitori lavoratori separati o divorziati, aggiunto: al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonche' dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacita' a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tolto: hanno aggiunto: ha cessato, ridotto o sospeso la tolto: loro attivita' lavorativa, la possibilita' di erogare l'assegno di mantenimento aggiunto: propria attivita' lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento … dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno tolto: 2021 aggiunto: 2022. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensiliaggiunto: , a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilita' stabilite con il decreto di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della tolto: legge di conversione del presente decreto, aggiunto: presente disposizione, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia di concerto con tolto: il Ministro aggiunto: i Ministri dell'economia e delle finanze aggiunto: e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalita' per aggiunto: la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche … oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno tolto: 2021 aggiunto: 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del tolto: Fondo aggiunto: fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190tolto: , come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art12bis · fonte del testo

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