Decreto Rilancio

Art. 90 rilancio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 2020 al 30 luglio 2020. Leggi il testo vigente →

Lavoro agile Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. ((Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalita' agile e' riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilita' che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosita' accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa)). La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile ((nel sito internet)) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile ((nel sito internet)) dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Testo in vigore dal 19 luglio 2020 al 30 luglio 2020

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13 versioni dal 2020

2020oggi
  1. 28 febbraio 2023 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 22 settembre 2022 — 28 febbraio 2023per 5 mesi
  3. 24 maggio 2022 — 22 settembre 2022per 4 mesi
  4. 25 marzo 2022 — 24 maggio 2022per 2 mesi
  5. 25 dicembre 2021 — 25 marzo 2022per 3 mesi
  6. 22 giugno 2021 — 25 dicembre 2021per 6 mesi
  7. 23 aprile 2021 — 22 giugno 2021per 2 mesi
  8. 2 marzo 2021 — 23 aprile 2021per un mese
  9. 31 dicembre 2020 — 2 marzo 2021per 2 mesi
  10. 4 dicembre 2020 — 31 dicembre 2020per 27 giorni
  11. 30 luglio 2020 — 4 dicembre 2020per 4 mesi
  12. 19 luglio 2020 — 30 luglio 2020per 11 giorni
  13. 19 maggio 2020 — 19 luglio 2020testo originarioper 2 mesi

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 4 parole tolte, 114 parole aggiunte.

… 81, e a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. aggiunto: Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalita' agile e' riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilita' che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosita' accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici … di cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile tolto: sul sito aggiunto: nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fermo restando quanto previsto dall'articolo … 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile tolto: sul sito aggiunto: nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art90 · fonte del testo

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