Decreto Rilancio

Art. 22 rilancio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 2021 al 7 agosto 2021. Leggi il testo vigente →

Misure per la funzionalita' delle Forze armate - Operazione "Strade sicure" Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:

  • a)l'incremento delle 253 unita' di personale di cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020;
  • b)l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' integrato di ulteriori 500 unita' dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020. 7 10 20 2733 Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 agosto 2020, n. 104

7

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al 15 ottobre 2020".

D.L. 7 ottobre 2020, n. 125

10

Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui all'art. 35, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e' prorogato al 31 dicembre 2020.

L. 30 dicembre 2020, n. 178

20

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 1025) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021".

L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dal D.L. 22 marzo 2021. n. 41

27

La L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dal D.L. 22 marzo 2021. n. 41, ha disposto (con l'art. 1, comma 1025) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021".

D.L. 25 maggio 2021, n. 73

33

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2021".

Testo in vigore dal 26 maggio 2021 al 7 agosto 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 2021 al 26 maggio 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 25 maggio 2021, n. 73

    Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2021".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari