Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate complessivamente dai Tribunali di Trieste e di Savona in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 41, 42, 47, 77, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. add. CEDU, e all'art. 47 CDFUE, dell'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, come conv. e dell'art. 17- bis del d.l. n. 34 del 2021, come conv. che hanno ha previsto, rispettivamente al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2020, la proroga della sospensione delle procedure esecutive per rilascio degli immobili locati. La rilevanza delle questioni non può che essere circoscritta alle disposizioni in concreto applicabili nei due giudizi principali, relativi a titoli esecutivi formatisi entrambi nel mese di gennaio dell'anno 2021, con la conseguenza che non rileva, in nessuno dei due giudizi, la sospensione dell'esecuzione del rilascio degli immobili prevista nel periodo precedente.
Art. 103 cura italia · Art. 17-bis rilancio · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.