Art. 168 rilancio — Ambito di applicazione

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Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attivita' totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte, a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il "Testo unico bancario") dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Testo in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art168 · fonte del testo

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