Art. 168 rilancio — Ambito di applicazione
Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attivita' totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte ((...)) a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il "Testo unico bancario") dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 19 luglio 2020
