Art. 136-bis rilancio — Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole

Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. (( Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni. ))

Testo vigente dal 15 agosto 2020

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Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 2020 al 15 agosto 2020. 27 parole tolte, 48 parole aggiunte.

… 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. tolto: 3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea aggiunto: Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art136bis · fonte del testo

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