Art. 122 rilancio — Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

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A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. 20 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

  • a)credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • b)credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
  • c)credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;
  • d)credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non puo' essere utilizzata negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2020, n. 178

20

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 1099) che "I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge, fino al 30 giugno 2021".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2021 al 27 gennaio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 2020 al 1 gennaio 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2020, n. 178

    La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 1099) che "I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge, fino al 30 giugno 2021".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art122 · fonte del testo

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