Art. 33 — Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013
All'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi', nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.»;
- b)al comma 3, le parole «, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici,» sono soppresse;
- c)al comma 6, dopo le parole "«Liste di attesa»," sono inserite le seguenti: «i criteri di formazione delle liste di attesa,».
Testo vigente dal 8 giugno 2016
