Art. 16 — Clausola di invarianza finanziaria
Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 1 giugno 2026
