Art. 4 — Del personale aeronautico
[1]Il titolo IV del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
[2]«Titolo IV
[3]DEL PERSONALE AERONAUTICO
[4]Art. 731 (Il personale aeronautico). - Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale e' previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione. Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:
- a)il personale di volo;
- b)il personale non di volo. Art. 732 (Personale di volo). - Il personale di volo comprende:
- a)il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
- b)il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
- c)il personale addetto ai servizi complementari di bordo. Art. 733 (Personale non di volo). - Il personale non di volo comprende:
- a)il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
- b)il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
- c)il personale dei servizi di assistenza a terra;
- d)il personale addetto ai servizi di manutenzione. Art. 734 (Licenze ed attestati). - I titoli professionali, i requisiti e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformita' all'articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria. L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo. L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea. Art. 735 (Obbligo di esibizione di licenze e di attestati). - I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di attivita' ispettive o di controllo, e alle competenti autorita' straniere sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali.». Gli articoli da 736 a 742 del codice della navigazione sono abrogati.
Testo vigente dal 8 giugno 2005
