Art. 38 — Attività professionale pregressa
L'attivita' professionale di avvocato svolta in Italia a decorrere dalla data del 14 marzo 1998 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' la partecipazione in detto periodo a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale, sono valutate ai fini della dispensa dalla prova attitudinale di cui all'articolo 12, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 14. La domanda per la dispensa deve essere presentata nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 4 aprile 2001
