Art. 14 — Rapporti con altri accordi e intese
Il presente decreto non pregiudica l'applicazione di ulteriori accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri e vigenti alla data della sua entrata in vigore, qualora gli stessi siano rispondenti agli obiettivi della direttiva e contribuiscano a semplificare le modalita' di riconoscimento degli effetti delle misure di protezione.
Testo vigente dal 23 febbraio 2015
