Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabilite:
- a)le modalita' per il rimpatrio volontario o assistito da attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni nazionali, internazionali od intergovernative;
- b)le modalita' per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi in modo rispettoso della dignita' umana;
- c)le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti ragioni umanitarie non sono in grado di rientrare nel Paese di provenienza alla scadenza del regime di protezione temporanea;
- d)le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che frequentino corsi scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.
Testo vigente dal 22 aprile 2003
