Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 454 del 1997, qualora un'impresa di trasporto su strada per conto terzi eserciti tale attivita' esclusivamente con veicoli fino a 6 tonnellate di peso totale a terra e sia in possesso dei requisiti e delle condizioni o indicate all'articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' iscritta all'albo in via definitiva, documentando, attraverso la carta di circolazione, la destinazione ad uso di terzi dei veicoli.
Testo vigente dal 9 aprile 1998
