Art. 23 — Quiescenza e previdenza
Il personale del ruolo degli uffici locali conserva l'iscrizione ai fondi di quiescenza e di previdenza gestiti dall'Istituto postelegrafonici anche dopo l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali. Il personale assunto successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e' iscritto ai fondi di cui al comma 1.
Testo vigente dal 1 aprile 1993
