Art. 52 — Disposizioni finanziarie
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6, capoverso articolo 13, comma 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 1 luglio 2022
