Art. 2 — Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di divieto di adibire al lavoro le donne

Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 16, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternita' dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.»;
  • b)dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: «Art. 16-bis (Rinvio e sospensione del congedo di maternita'). - 1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternita' per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. 2. Il diritto di cui al comma 1 puo' essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed e' subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilita' dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attivita' lavorativa.».

Testo vigente dal 24 giugno 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;80~art2 · fonte del testo

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