Art. 8 — Revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento e formazione dei sottufficiali delle Forze armate

Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 682:
  • 1)al comma 1, dopo le parole «all'articolo 760», sono inserite le seguenti: «, comma 1»;
  • 2)al comma 2, le parole «apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei» sono sostituite dalle seguenti: «uno dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis»;
  • b)all'articolo 760:
  • 1)al comma 1, le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)»;
  • 2)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate, per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), puo' essere previsto, in alternativa al corso di cui al comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi.»;
  • 3)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo, al superamento degli esami e' nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali.»;
  • 4)al comma 5, dopo le parole «lettera b),», sono inserite le seguenti: «che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis,»;
  • c)all'articolo 771, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. I frequentatori che superano il corso biennale sono ammessi alla frequenza di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola marescialli, al termine del quale l'anzianita' relativa viene rideterminata con decreto ministeriale sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento. 3-ter. I frequentatori che non superano il corso di perfezionamento non sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianita', secondo l'ordine della graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianita' relativa. I frequentatori che superano il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, ottengono l'anzianita' relativa che a essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno.»;
  • d)all'articolo 1047, comma 3, lettera b), la parola «nove» e' sostituita dalle seguenti: «in numero non superiore a tredici»;
  • e)all'articolo 1077:
  • 1)al comma 1, dopo la parola «decesso», sono inserite le seguenti: «ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)»;
  • 2)al comma 2, dopo la parola «deceduto», sono inserite le seguenti: «ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)»;
  • f)all'articolo 1275, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Per il personale nocchieri di porto appartenente alle specialita' furieri contabili ovvero operatori, le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative ovvero presso i servizi operativi del Corpo.»;
  • g)all'articolo 1280:
  • 1)al comma 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;
  • b)tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
  • c)supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;»;
  • 2)al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
  • b)tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
  • c)supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;»;
  • 3)al comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: un anno;
  • b)tecnici del sistema di combattimento: un anno;»;
  • h)all'articolo 1282, comma 3, dopo le parole «due volte», sono inserite le seguenti: «, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito»;
  • i)all'articolo 1287:
  • 1)al comma 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni;
  • b)tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
  • c)supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;»;
  • 2)al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni;
  • b)tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;
  • c)supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;».

Testo vigente dal 11 febbraio 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-01-28;8~art8 · fonte del testo

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